DERIVATI: BRUNETTA, PRECISAZIONI MEF INCONFERENTI RISPETTO A RICHIESTE DOCUMENTALI

Dichiarazione dell’onorevole Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia:

“Le ‘Precisazioni’ del Ministero dell’Economia e delle Finanze appaiono francamente inconferenti rispetto alle richieste documentali finora articolate dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul sistema bancario e finanziario.

Nessuno discute della segretezza/riservatezza di quelle relazioni semestrali (del Tesoro) sull’attività di emissione e gestione del debito pubblico, trasmesse alla Corte dei conti e sulla scorta delle quali la Giurisdizione contabile valuta l’operato del Tesoro, elaborando il Giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato (giudizio pubblico che, invero, ha evidenziato criticità ed opacità in materia di gestione del debito pubblico attraverso l’operatività in derivati).

Si tratta, piuttosto, di prendere atto che, ad oggi, i contratti derivati veri e propri (e gli atti di rinegoziazione ad essi connessi e collegati) così come indicati nella puntuale richiesta a suo tempo inoltrata al Tesoro dalla Commissione (nel rispetto – come ovvio – dei regimi di segretezza/riservatezza), non sono in alcun modo pervenuti nella disponibilità materiale e giuridica della Commissione stessa; ed è noto, peraltro, che i tempi di azione e ‘reazione’ della Commissione medesima siano assai stretti: il che rende sterile ogni tentativo di polemica ed ancora meno commendevole  l’atteggiamento del Tesoro che dovrebbe informare la propria condotta ai principi di leale e solerte collaborazione fra le istituzioni.

Questa Commissione resta, quindi, in attesa che le proprie richieste abbiano puntuale e rapida risposta non trascurando il dato della particolare sensibilità del tema in questione riguardo al quale – lo si rammenta – la Procura generale presso la Corte dei Conti ha affermato ‘che la mancanza di pubblicità sulle operazioni in derivati ha finora posto in ombra la possibile sproporzione tra il rischio assunto dalla Repubblica rispetto a quello assunto dall’operatore finanziario ed in generale la convenienza economica delle singole operazioni”.

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