REDDITOMETRO: BRUNETTA, IN QUELLO DI MONTI NUMEROSE INCONGRUENZE

Dichiarazione dell’onorevole Renato Brunetta, coordinatore dei dipartimenti del Pdl:

“Il redditometro è una modalità di accertamento attraverso la quale è possibile ricostruire il reddito del contribuente sulla base di alcuni elementi di cui dispone l’Amministrazione Finanziaria. In particolare, attraverso il redditometro, l’Agenzia confronta il reddito dichiarato con un reddito ‘stimato’, determinato in base ad alcuni elementi-indice di capacità contributiva. Il principio (corretto) che si pone alla base del redditometro è il seguente: un soggetto deve dichiarare un reddito che risulti in linea con la spesa dal medesimo sostenuta nell’anno.

Lo strumento del redditometro è stato introdotto, nella prima metà degli anni novanta e ha manifestato, nella fase di avvio, incongruenze applicative dovute anche alla limitatezza dei dati presi in considerazione e dei coefficienti applicati agli stessi.

Nel 2012, con il governo Berlusconi, si è dato seguito a una riforma dello strumento che lo ha reso più efficiente ed equilibrato. Tuttavia, come sempre in questi casi, ‘il diavolo è nei dettagli’. Infatti, la versione 2.0 del redditometro, approvata dal governo Monti, presenta numerose incongruenze applicative che necessariamente devono essere corrette. In particolare, permane il principio, equo, secondo cui è possibile ‘ricostruire’ il reddito del contribuente sulla base delle spese effettivamente sostenute, ma cambiano le spese prese in considerazione a tal fine.

Pertanto il decreto ministeriale, non in coerenza con il provvedimento del governo Berlusconi che prendeva a base le sole spese effettive, considera anche spese presuntive fondate su medie Istat e su analisi e studi socio-economici.

È evidente, quindi, che il redditometro è stato snaturato perché da strumento ‘personalizzato’ si è trasformato in strumento statistico-induttivo, in cui i dati alla base della ricostruzione sono nella piena disponibilità solo della Amministrazione. Peraltro, il contribuente, per forza di cose, sarà in difficoltà a fornire qualunque prova che il reddito posseduto è inferiore a quello rideterminato dall’Agenzia, dovendosi difendere da una ricostruzione su base statistica che nulla ha a che vedere con le effettive spese dallo stesso sostenute.

Per esempio: se la media statistica dice che un individuo mediamente acquista 3 vestiti all’anno, il contribuente sarà nella impossibilità sostanziale di dimostrare che ha effettuato un solo acquisto, ancorchè ciò sia rispondente al vero. Si consideri, poi, che il nuovo redditometro si applica fin dall’anno 2009, con un evidente effetto retroattivo, con le connesse difficoltà in termini di documentazione da fornire all’Agenzia delle entrate (sono stati valorizzati, infatti, dati che prima non erano rilevanti).

Pertanto, per dare piena attuazione alla finalità del redditometro così come modificato occorre ritornare ai dati di spesa effettiva risultanti da elementi dichiarati dal contribuente e da quelli presenti nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria. Dati, questi ultimi, che, come rilevato in una recente indagine della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, sono numerosi e importanti, ma devono essere affinati e resi coerenti tra loro. È solo questa la strada per condurre una efficace azione di contrasto alla evasione fiscale”.

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